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Aspetti legali Moto Club

Dove trovo tutte le informazioni e gli approfondimenti relativi alla Riforma dello Sport ed al lavoro sportivo?

Il diritto di partecipazione all’assemblea dei soci e il diritto di voto possono essere limitati ai soli soci maggiorenni?

No. In ossequio al principio fondamentale di democraticità, è necessario che nello statuto siano riconosciuti anche ai soci minorenni il diritto di partecipazione all’assemblea ed il diritto di voto, che dovranno essere esercitati per il tramite dell’esercente la responsabilità genitoriale.

 


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Un minore può diventare socio del Moto Club e richiedere la Tessera FMI?

Un minore può diventare socio di un Moto Club ma, stante la mancanza della piena capacità di agire fino al raggiungimento della maggiore età (art. 2 del Codice Civile), la sua domanda di ammissione all’Associazione e di richiesta di tesseramento alla FMI dovrà essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.


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Un socio minore può candidarsi ed essere eletto nel Consiglio Direttivo del Moto Club?

Il diritto per il minore all’elettorato passivo (ossia la possibilità di essere eletto come componente degli organi direttivi dell’Associazione) è sempre da escludere, in quanto questo comporterebbe il compimento di veri e propri atti giuridici per i quali egli non è giuridicamente “capace” ai sensi del Codice Civile. Inoltre, non è consentito che il diritto all’elettorato passivo del minore venga trasferito in capo ai genitori, in quanto lo stesso è un diritto personalissimo dell’associato.


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I Moto Club possono svolgere le Assemblee in modalità a distanza anche se è cessato lo stato di emergenza (Covid-19)?

In assenza di contraria previsione statutaria, le associazioni (dunque anche i Moto Club) prive della qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS) possono continuare a convocare e svolgere le proprie assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito:

  • di verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano
  • ai partecipanti di poter discutere sugli argomenti posti all’ordine del giorno
  • ai partecipanti di esprimere il proprio voto, garantendone la segretezza

I Moto Club che hanno utilizzato il c.d. Statuto tipo FMI, secondo cui “L’assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati”, possono convocare le assemblee a distanza, in quanto la convocazione presso la sede o altro “luogo idoneo” non appare incompatibile con la previsione che la partecipazione alle riunioni avvenga telematicamente.

Per quanto, invece, riguarda i Moto Club che sono anche ETS, possono svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione solo se vi è un’espressa previsione in tal senso nello statuto o nell’atto costitutivo.


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Quale piattaforma online deve essere utilizzata per lo svolgimento dell’Assemblea?

Non vi è una specifica indicazione della piattaforma da utilizzare, ma il Consiglio dovrà valutare lo specifico contesto di riferimento e individuare uno strumento che sia adeguato a consentire la potenziale accessibilità a tutti gli associati oltre che la loro fattiva partecipazione.

Pertanto è necessario individuare un sistema di videoconferenza che permetta l’interazione tra gli associati, la visibilità di tutti e l’eventuale possibilità di scambio di documenti, laddove necessario, in ragione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Ricordiamo che è necessario garantire l’identificabilità ed il pieno esercizio del diritto di voto dei soci partecipanti. A tal fine è possibile avvalersi di ulteriori appositi strumenti offerti dalle diverse piattaforme telematiche.


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Quali sono i termini e le modalità di convocazione delle Assemblee a distanza?

I termini di convocazione sono i medesimi previsti dallo statuto sociale, mentre per le modalità di convocazione sarà opportuno procedere anche con un avviso di convocazione che consenta di raggiungere personalmente tutti i soci (es: invio email, invio sms, pubblicazione sul sito internet del motoclub, pubblicazione sui canali social). Questo per poter dimostrare l’avvenuto rispetto della necessaria pubblicità e democraticità previsti per legge.


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Come deve essere redatto il verbale di Assemblea svolta in modalità a distanza?

Il verbale dell’Assemblea a distanza potrà essere redatto anche non contestualmente, ma dovrà comunque essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il luogo fisico della sede assembleare da indicare in atti sarà quello in cui si trova il Segretario estensore, il quale dovrà però avere la cura di specificare in atti che “l’assemblea è tenuta con modalità telematica nel rispetto della normativa emergenziale di contenimento della diffusione del Covid-19, di cui agli articoli 73 e 106, D.L. 18/2020 e art. 3, D.L. 183/2020 (conv. in L. 27/2020)”.
Nel verbale devono essere indicati anche gli strumenti telematici utilizzati.


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In che modo una ASD priva di personalità giuridica può ottenere il riconoscimento della personalità giuridica?

Gli iscritti al Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche (tenuto dal Dipartimento per lo Sport e gestito da Sport e Salute) possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato con modalità semplificata. Con la domanda di iscrizione sarà possibile presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell’associazione, in deroga alla disciplina ordinaria (di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), previo deposito da parte del Notaio nominato, dell’atto costitutivo e dello statuto successivamente alla verifica sulla sussistenza delle condizioni di legge. Per le ASD già regolarmente iscritte al Registro è sufficiente che il Notaio trasmetta l’atto, lo statuto e la relazione di stima al Registro e ne chieda l’iscrizione tra le Associazioni dotate di personalità giuridica.

Tale riconoscimento farà sì che le associazioni sportive dilettantistiche acquisiscano un’autonomia patrimoniale perfetta con la separazione del patrimonio dell’associazione da quello del legale rappresentante e di chi agisce in nome e per conto dell’associazione stessa.


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Dove trovo tutti i manuali di funzionamento del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Registro RASD) e le FAQ utili?

Le ASD e le SSD sono obbligate a stipulare una specifica copertura assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

La Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, co. 101-111) ha introdotto l’obbligo di stipulare

una specifica copertura assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.  La norma prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile”, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Si segnala che il mancato adempimento dell’obbligo non comporta al momento sanzioni “dirette”, ma “indirette”: è, infatti, previsto che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.

In assenza di diverse indicazioni, è da ritenersi che siano tenute a tale adempimento, per quanto riguarda il mondo sportivo, le Cooperative e le Società Sportive Dilettantistiche, e, per quanto riguarda il Terzo Settore, le Cooperative e le Imprese Sociali. Non sono tenute all’adempimento le ASD e le APS, le Onlus, le Fondazioni e gli altri enti del Terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa e che dunque non sono tenuti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

  • Ove le suddette Società rientrino nella categoria delle “micro” e “piccole” imprese (ossia che hanno meno di 50 occupati e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro) l’obbligo deve essere assolto entro il 31 dicembre 2025
  • Ove, invece, queste non siano classificabili come “micro” e “piccole”, ma abbiano comunque meno di 250 occupati e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ossia imprese di medie dimensioni, l’obbligo deve essere assolto entro il 1° ottobre 2025

 


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Gli Amministratori delle società sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo @pec al Registro delle Imprese?

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), già previsto le società e per le imprese individuali, anche agli amministratori delle società. Per quanto riguarda il mondo sportivo sono tenuti a tale adempimento gli Amministratori delle Cooperative e delle Società di capitali Sportive Dilettantistiche, e, per quanto riguarda il Terzo Settore, quelli delle Cooperative e delle Imprese Sociali.

  • Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese
  • Per le imprese già costituite e iscritte nel Registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025


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