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Cosa prevede la defiscalizzazione dei proventi commerciali?

Cosa prevede la defiscalizzazione dei proventi commerciali?

Le associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano il regime fiscale forfettario di cui alla legge n. 398/91 è una importante agevolazione che consente di defiscalizzare ai fini delle imposte sul reddito specifiche tipologie di proventi altrimenti qualificabili come commerciali.

In base alla previsione di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 133 del 1999, infatti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno optato per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69 euro:

  • I proventi realizzati “nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”;
  • I proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a) del TUIR (raccolta pubblica di fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).                                                Il motoclub, quindi, ha la possibilità di non assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sul reddito i proventi derivanti dalla organizzazione di raccolte fondi anche a fronte della cessione di beni di modico valore e i proventi derivanti da attività natura commerciale connessi all’attività sportiva, a condizione però che siano conseguiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69 euro.

Obblighi per l’applicabilità della defiscalizzazione

  • Obbligo di rendicontazione che consiste nella redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, di un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 600 del 1973, nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese afferenti ciascuno degli eventi realizzati.
  • È necessario, per quanto riguarda le attività commerciali, che siano strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa. A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra i proventi agevolabili quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande in occasione dell’evento sportivo, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie etc..
  • Per le raccolte di fondi, invece, queste possono essere realizzate anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato.

È importantissimo chiarire però che, come ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 18/2018, la previsione agevolativa di cui all’articolo 25 cit., opera solo agli effetti dell’IRES e non dell’IVA.

Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini IVA, un soggetto già avente la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA per talune sue attività economiche, deve essere considerato come soggetto passivo ai fini IVA sempre, per qualsiasi altra attività esercitata in modo occasionale che si sostanzi nella cessione di beni o nella prestazione di servizi.

In occasione dei due eventi nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, per le associazioni e società sportive dilettantistiche queste costituiscono comunque operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA posto che, l’esercizio dell’opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 (cui è condizionata la fruibilità dell’agevolazione ai fini IRES di cui all’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999) presuppone lo svolgimento già in maniera abituale di attività qualificabili come commerciali e, quindi, la soggettività passiva ai fini Iva dell’ente.

 


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