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Quali sono gli aspetti principali della Riforma dello Sport che interessano i Moto Club?

Quali sono gli aspetti principali della Riforma dello Sport che interessano i Moto Club?

Istituzione del “Registro nazionale delle attività dilettantistiche” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – che sostituirà l’attuale Registro tenuto e gestito dal CONI. Il nuovo Registro avrà funzioni e caratteristiche simili a quelle del “RUNTS” in relazione al Terzo Settore per cui tutti dati e le notizie inseriti saranno “opponibili ai terzi” e certificherà la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive in esso iscritte per tutti gli effetti agevolativi e non solo che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
Alla domanda di iscrizione, in aggiunta a quanto già richiesto oggi, dovranno essere allegati anche i contratti con i collaboratori con l’indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte da ciascuno e i rendiconti annuali con le relative delibere assembleari di approvazione.
Nuova definizione della figura del lavoratore sportivo, definito come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo” (art. 2 decreto 36, in vigore dal 1° gennaio 2022). Al lavoratore sportivo così definito, dovranno essere assicurate specifiche tutele sanitarie, assicurative e previdenziali in base all’inquadramento del relativo rapporto di lavoro. Lo stesso sarà considerato un lavoratore a tutti gli effetti ed il suo rapporto dovrà essere inquadrato nelle ordinarie forme del lavoro subordinato, autonomo, delle collaborazioni coordinate e continuative, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, della prestazione occasionale.
Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, agli enti sportivi dilettantistici, così come agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, la riforma riconosce la possibilità di avvalersi di “amatori” che mettano a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali. La loro attività dovrà essere personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto. Per tali prestazioni potranno essere riconosciuti esclusivamente premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spesa, anche forfettari. Qualora tali indennità e rimborsi dovessero superare il limite reddituale di cui all’art. 69, co. 2, TUIR (€ 10.000,00), tali prestazioni saranno da considerarsi di natura professionale per l’intero importo e, pertanto, da assoggettare al regime dei lavoratori sportivi.

❖ PROROGA DI TERMINI IN MATERI A DI SPORT  (Decreto “MILLEPROROGHE 2023”)


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