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Invito pubblico a manifestare interesse per gli incarichi degli Organi di Giustizia della Federazione Motociclistica Italiana

Con deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014, il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato, in attuazione del programma di riforma della giustizia sportiva il Codice della Giustizia Sportiva, i nuovi Principi di Giustizia Sportiva ed i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Pertanto, in applicazione di quanto prescritto dall’art. 26 del Codice stesso il Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana, in programma il giorno 10 marzo 2017, dovrà procedere, tra quanti avranno inviato tempestivamente manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, a nominare i seguenti componenti degli Organi di Giustizia rimasti vacanti in seno alla FMI:

  • Supplente del Giudice Sportivo Nazionale
  • 2 Membri della Corte Federale di Appello – in funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva di Appello.

SISTEMA DI GIUSTIZIA FMI

I GRADO II GRADO
Giustizia Sportiva Giudice Sportivo Nazionale   Corte Federale di Appello
in funzione di Corte Sportiva di Appello
Giustizia Federale Tribunale Federale Corte Federale di Appello
in funzione propria

 

  • Istituzione, requisiti per la nomina ed articolazione del Giudice Sportivo Nazionale

Riferimenti: art. 27 e 28 dello Statuto Federale

Riferimenti: artt. da 71 a 79 del Regolamento di Giustizia

 Istituzione e composizione

Il Giudice Sportivo Nazionale è Organo di Giustizia Sportiva di I grado istituto presso la Federazione e si compone di un componente effettivo e di un componente supplente.

  • Nomina

Il componente effettivo e il componente supplente sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

  • Requisiti

Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

  1. professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  2. magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  3. avvocati dello Stato, anche a riposo;
  4. notai;
  5. avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine.

 

  • Durata

Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

  • Attribuzioni e competenze

Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.

Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

  1. la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
  2. la regolarità dei campi e degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
  3. la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
  4. i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
  5. le sanzioni sportive ed i provvedimenti disposti dagli Ufficiali di Gara di cui all’art. 9 dello Statuto Federale;
  6. ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

 

Istituzione, requisiti per la nomina ed articolazione della Corte Federale di Appello

Riferimenti: art. 29 e 29 bis dello Statuto Federale

Riferimenti: artt. 75-81-84 del Regolamento di Giustizia

  • Istituzione e composizione

La Corte Federale di Appello – in funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva di Appello – è Organo di Giustizia di II grado istituto presso la Federazione e si compone 6 componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio Federale, svolge le funzioni di Presidente.

I componenti della Corte Federale di Appello in funzione propria ed in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi.

  • Nomina

I componenti della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

  • Requisiti

Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

  1. professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
  2. magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
  3. avvocati dello Stato, anche a riposo;
  4. notai;
  5. avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine.

 

  • Durata

Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

  • Attribuzioni e competenze

La Corte federale di appello in funzione propria e di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti; il collegio è di volta in volta individuato dal Presidente.

La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e sulle istanze di ricusazione del medesimo giudice.

La Corte federale di appello in funzione propria giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Tribunale Federale e sulle istanze di ricusazione del medesimo giudice.

Invito pubblico a manifestare interesse.

Secondo quanto stabilito dall’art. 25 bis dello Statuto Federale rientra tra le competenze della Commissione Federale di Garanzia, già nominata dal CF n. 12 del 5/6 dicembre 2014 con provvedimento n. 331/2014, individuare, con determinazione non più sindacabile, tra coloro che ne facciano richiesta a seguito del presente invito pubblico a manifestare interesse, i soggetti idonei ad essere nominati:

  • Supplente del Giudice Sportivo Nazionale
  • 2 Membri della Corte Federale di Appello – in funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, sono invitati a manifestare il proprio interesse coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendano presentare la propria candidatura nell’ambito del Tribunale Federale della Federazione Motociclistica Italiana.

Le manifestazioni di interesse, corredate da apposito curriculum vitae attestante i requisiti richiesti e debitamente sottoscritte, dovranno pervenire entro e non oltre la data del 28/02/2017  alle ore 12:00 esclusivamente a mezzo di posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi:

Le stesse non sono in alcun modo impegnative per la Federazione che può, a sua assoluta discrezione, servirsene in tutto o in parte, riaprire i termini e comunque completare le nomine in base a considerazioni di opportunità e funzionalità.

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