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Gli Amministratori delle società sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo @pec al Registro delle Imprese?

Gli Amministratori delle società sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo @pec al Registro delle Imprese?

La Legge di Bilancio 2025 ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), già previsto le società e per le imprese individuali, anche agli amministratori delle società. Per quanto riguarda il mondo sportivo sono tenuti a tale adempimento gli Amministratori delle Cooperative e delle Società di capitali Sportive Dilettantistiche, e, per quanto riguarda il Terzo Settore, quelli delle Cooperative e delle Imprese Sociali.

  • Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l’adempimento dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese
  • Per le imprese già costituite e iscritte nel Registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025

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