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Approvate le modifiche allo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana

In attuazione della Legge 11 gennaio 2018, n.8 relativa alle “Modifiche al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli Organi del CONI e delle FSN, e al D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 in materia di limiti al rinnovo delle cariche del CIP” e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1613 del 04.09.2018 e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – in data 14.09.2018, sono state approvate le modifiche allo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana, proposte con decreto del Commissario ad acta nominato dal CONI – Avv. Ernesto Russo – e ratificate dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 164 del 16/04/2019.

Queste le principali modifiche dello Statuto FMI pubblicato sul sito federale (clicca qui per lo Statuto):

  • art. 17 – principio di democrazia interna a base collettiva, con eliminazione della limitazione delle deleghe a carattere regionale.  Cioè per l’Assemblea Nazionale un Moto Club può delegare un qualsiasi altro MC affiliato. E’ diminuito di 1 unità il numero massimo di deleghe per ciascun MC delegato.
  • art. 18 – eliminazione dal computo dei voti plurimi di quelli legati alla sola organizzazione  gare/campionati. Cioè l’organizzazione di gare non dà più diritto a voti plurimi.
  • art. 18 – divieto di maggioranza precostituite: per cui ai fini assembleari non potranno essere assegnati ad un solo MC voti in misura superiore all’ 1% del totale dei voti assegnati a tutti i MC aventi diritto di voto ed un numero di voti superiori a 40 volte il voto base.
  • art. 19 – modifica dei quorum sia in I che in II convocazione assembleare. Il quorum adesso è in prima convocazione almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione almeno il 20% degli aventi diritto al voto. Eliminato il requisito del doppio quorum (aventi diritto al voto e voti presenti).
  • art. 19 – garanzia della presenza di componenti di genere diverso nei CF in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti dei Consigli stessi. Pertanto, 3 Consiglieri su 10 dovranno essere di genere diverso dagli altri. Per raggiungere questo obiettivo è stato necessario abolire la distinzione delle Aree geografiche (nord, centro, sud) per l’elezione dei Consiglieri Federali in quota affiliati, creando così un’unica base elettiva su tutti i tre componenti da eleggere (affiliati, licenziati, tecnici). Questa norma NON si applica su base regionale.
  • artt. 15, 21 – adozione obbligatoria di sistemi di voto in forma elettronica per l’assemblea nazionale; convocazione dell’Assemblea a mezzo pec almeno 60 giorni prima dello svolgimento della Assemblea e pubblicazione delle candidature almeno entro 30 giorni prima.
  • artt. 12, 47 – ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 4 della Legge n. 8/2018 il numero di mandati massimo per ciascun eletto nella medesima carica è 3 globali. Costituisce un mandato anche avere ricoperto la carica per un periodo inferiore al quadriennio senza limitazione minima alcuna. Il computo dei mandati si calcola sulla totalità dei mandati, anche parziali, già ricoperti nella propria vita. E’ prevista una norma transitoria per i soggetti – presidenti e consiglieri uscenti già in carica nel mandato in corso che abbiano già totalizzato 3 mandati – che possono concorrere ad un ulteriore mandato.

L’elezione del Presidente uscente per un ulteriore mandato necessita del  raggiungimento del 55% dei voti espressi.

Il Consiglio Federale provvederà nei tempi necessari ad emanare i regolamenti attuativi dello Statuto (ROF e regolamento assembleare), recependo le modifiche intervenute che comunque sono immediatamente in vigore.

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