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Disposizioni previste dal Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021, dal Decreto Legge n.105 del 23 luglio, dal Decreto Legge n.52 del 22 aprile, dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e dal provvedimento del CONI sulle Manifestazioni di preminente Interesse Nazionale

Si informa che le disposizioni del DPCM del 2 marzodisponibile cliccando qui – , del Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021disponibile cliccando qui  –  del Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021disponibile cliccando qui – del Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021disponibile cliccando qui –  del Decreto Legge n.139 dell’8 ottobre 2021disponibile cliccando qui – delineano  le seguenti misure di interesse per lo sport motociclistico previste, in ottemperanza ai citati Decreti, da specifica Delibera di Consiglio Federale dell’11 dicembre 2020:

Zona Rossa – Manifestazioni ed eventi sportivi agonistici e Allenamenti

  • In Zona Rossa sono consentite esclusivamente le Manifestazioni Agonistiche di preminente Interesse Nazionale definite a seguito del provvedimento del CONI (visionabili cliccando qui) da svolgersi all’interno di impianti sportivi omologati utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida federali.
  • Gli spostamenti degli atleti con il proprio team, dei tecnici sportivi, degli ufficiali di gara e dei componenti dello staff organizzativo impegnati nelle manifestazioni sopra richiamate sono quindi consentiti, previa autodichiarazione e rispetto delle Linee Guida.
  • È consentita l’attività di allenamento agonistico di tutti i piloti in possesso di Licenza Agonistica, titolati a partecipare agli eventi di preminente interesse nazionale (visionabili cliccando qui), salvo diverse indicazioni delle amministrazioni territoriali, effettuata in impianti sportivi omologati utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico secondo le Linee Guida federali per gli Allenamenti.
  • Al fine di consentire  lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali è in ogni caso consentito l’ingresso nel  territorio  nazionale  ad  atleti,  tecnici,  giudici  e  commissari  di  gara,  rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli  elenchi  B,  C,  D  ed  E  (allegato 20 dpcm 2 marzo visionabile cliccando qui),  inclusi  i  Paesi  dai  quali  è  vietato  l’ingresso  in  Italia,  alle  seguenti  condizioni:  a) adempimento  degli  obblighi  di  dichiarazione  di  cui all’art. 50 del DPCM del 2 marzo;  b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento  della  competizione  sportiva  in  conformità  con  lo  specifico  protocollo  adottato  dall’ente  sportivo organizzatore dell’evento. In considerazione delle possibili variazioni in materia di ingresso in Italia, si raccomanda di prendere visione del testo del Dpcm del 2 marzo e di consultare la Scheda Paese di interesse ed il questionario online sul portale Viaggiare Sicuri, in corso di aggiornamento ai seguenti link: infocovid.viaggiaresicuri.it 
  • Esclusivamente in Zona Gialla (e in Zona Bianca) a decorrere dal 1° giugno (dal 1° luglio anche per gli eventi che si svolgono al chiuso) le competizioni e gli eventi federali  possono essere aperti al pubblico e dal 6 agosto 2021 con accesso consentito esclusivamente alle persone munite di certificazione verde.
  •  Gli spettatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro assegnati, in maniera tale da consentire un eventuale tracciamento.  Esclusivamente per le competizioni e gli eventi all’aperto, la disposizione dei posti potrà prevedere postazioni alternate e, ove necessario, a scacchiera, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, in modo da assicurare il rispetto di un’adeguata distanza interpersonale. Al chiuso, dovrà essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Gli stalli per gli spettatori saranno utilizzati per la capienza consentita, salvo disposizioni più restrittive  fornite dalle autorità competenti. Sulle tribune, ove presenti, sarà possibile assistere alle competizioni esclusivamente seduti.
    L’uso delle mascherine per il pubblico all’aperto è obbligatorio in zona gialla, mentre, in zona bianca, l’obbligo vige nei contesti in cui non sia rispettato almeno un metro di distanziamento, nonché ove si creino condizioni di assembramento.
  • La capienza consentita può essere:  in zona bianca, non superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 60% in impianti al chiuso (coperti);   in zona gialla,  non superiore al 50 % di quella massima autorizzata all’aperto e al 35% in impianti al chiuso (coperti);
  • Le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportive;
  • Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.
  • In base all’andamento epidemiologico e per eventi di preminente interesse nazionale e internazionale, tale capienza può essere modificata dal Sottosegretario con delega in materia di Sport, sentito il Ministero della Salute. Si segnala altresì che per eventi o competizioni di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario con delega in materia di sport può, sempre sentito il Ministro della salute, anticipare la suddetta data di “apertura degli impianti al pubblico”.

Zona Arancione – Attività sportiva e Allenamenti

  • È consentita, oltre all’attività e gli eventi agonistici di preminente interesse nazionale, solamente l’attività sportiva di base e motoria a titolo personale effettuata secondo quanto previsto dall’art.17 comma 2 del DPCM del 2 marzo, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento effettuata in impianti sportivi omologati utilizzati a porte chiuse e senza l’uso degli spogliatoi interni ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico nel rispetto delle Linee Guida federali per gli Allenamenti e delle Linee Guida emanate dall’Ufficio dello Sport.
  • Tutti gli spostamenti per attività sportiva risentono delle limitazioni relative alla zonizzazione regionale tranne per la partecipazione e l’allenamento agli eventi agonistici di preminente interesse nazionale.

Zona Gialla – Attività sportiva e Allenamenti

A decorrere dal 26 aprile 2021 è consentito lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport. Si ritengono quindi ricompresi eventi, manifestazioni, gare (anche sociali) purché si svolgano all’aperto e dal 1 luglio anche al chiuso, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. In zona gialla si ritiene altresì consentita la ripresa dell’attività sportiva formativa in presenza (all’aperto) anche di didattica collettiva effettuata da quadri tecnici.

Si precisa che queste disposizioni dalle Autorità competenti sono di carattere generale. È necessario sempre e in tutte le circostanze verificare le ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Provincie autonome nonché le prescrizioni delle Amministrazioni Comunali e le Autorità Sanitarie, che potrebbero essere più restrittive.

Si ricorda che tutte le attività debbono essere effettuate nel rispetto delle Linee Guida governative, della FMI e della FMSI e che le Regioni e le Provincie autonome potrebbero stabilire specifiche ordinanze. Per questo motivo si sensibilizza sulla necessità di verificare la normativa locale (Regioni e Provincie autonome e Comuni) che potrebbe differenziarsi dalle disposizioni generali.

Si invitano gli Affiliati, i Licenziati ed i Tesserati a informarsi sulle novità che dovessero concretizzarsi oltre che sugli ordinari organi di stampa, anche attraverso il sito web federale www.federmoto.it. Clicca qui per ulteriori chiarimenti.

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