Le ASD e le SSD sono obbligate a stipulare una specifica copertura assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
La Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, art. 1, co. 101-111) ha introdotto l’obbligo di stipulare
una specifica copertura assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. La norma prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile”, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Si segnala che il mancato adempimento dell’obbligo non comporta al momento sanzioni “dirette”, ma “indirette”: è, infatti, previsto che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
In assenza di diverse indicazioni, è da ritenersi che siano tenute a tale adempimento, per quanto riguarda il mondo sportivo, le Cooperative e le Società Sportive Dilettantistiche, e, per quanto riguarda il Terzo Settore, le Cooperative e le Imprese Sociali. Non sono tenute all’adempimento le ASD e le APS, le Onlus, le Fondazioni e gli altri enti del Terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa e che dunque non sono tenuti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
- Ove le suddette Società rientrino nella categoria delle “micro” e “piccole” imprese (ossia che hanno meno di 50 occupati e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 10 milioni di euro) l’obbligo deve essere assolto entro il 31 dicembre 2025
- Ove, invece, queste non siano classificabili come “micro” e “piccole”, ma abbiano comunque meno di 250 occupati e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, ossia imprese di medie dimensioni, l’obbligo deve essere assolto entro il 1° ottobre 2025