I Moto Club FMI possono beneficiare della ripartizione del 5 per Mille anche per il 2012, come confermato dall’art. 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011.
La norma in questione, in realtà, non fa altro che rinviare, per quanto riguarda i termini e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi, alla disciplina prevista già per l’ammissione al beneficio nel 2010, confermando che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è il Coni (e non l’Agenzia), l’Ente competente a ricevere le dichiarazioni sostitutive inviate dai rappresentanti legali degli Enti inseriti negli elenchi.
In base ai chiarimenti contenuti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10, del 20 marzo 2012, ordiniamo e ricordiamo a tutti gli interessati gli adempimenti e le scadenze da mettere in agenda, per non perdere la possibilità di beneficiare dei contributi distribuiti.
Si precisa comunque che possono partecipare al riparto del 5 per Mille per l’anno 2012 solo i Moto Club costituiti nella forma di Associazione Sportiva Dilettantistica, che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni tramite la FMI, e che svolgano una rilevante attività di interesse sociale.
Con ciò si intende l’esistenza, nell’organizzazione, di un settore giovanile e l’esercizio prevalente di attività di avviamento e formazione sportiva nei confronti di particolari categorie quali: giovani (età inferiore a 18 anni), anziani (età non inferiore ai 60 anni), e soggetti svantaggiati (per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari).
Le Associazioni interessate devono presentare domanda entro il 7 maggio 2012, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il software informatico disponibile sul sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), utilizzando direttamente i servizi telematici Fisconline o Entratel, se in possesso di specifica abilitazione, o per tramite degli intermediari abilitati.
L’Agenzia delle Entrate precisa che nella domanda va specificato in via prioritaria che questa è presentata per l’iscrizione nell’elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, provvedendo poi alla compilazione delle informazioni su denominazione, sede legale, codice fiscale dell’Ente, dati identificativi del rappresentante legale, avendo cura di compilare anche la sezione II del modello, nella quale il rappresentante, oltre ai campi facoltativi in cui indicare l’indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici dell’Associazione, dichiara che esistono i requisiti necessari all’ammissione al beneficio.
L’elenco delle Associazioni che hanno presentato tempestivamente le domande di ammissione sarà pubblicato entro il 14 maggio 2012 dall’Agenzia delle Entrate, ed i rappresentanti degli Enti iscritti che riscontrino eventuali errori hanno tempo di chiederne la correzione entro il 20 maggio 2012 alla Direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito territoriale ha sede l’Associazione. La Direzione stessa, dopo la verifica e la correzione degli errori segnalati, provvede a pubblicare sul sito la versione aggiornata dell’elenco, entro il 25 maggio 2012.
I rappresentanti legali delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, iscritte negli elenchi aggiornati, dovranno trasmettere all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà a mezzo raccomandata a/r entro il 30 giugno 2012 (a pena di decadenza dal riconoscimento del beneficio). La dichiarazione sostitutiva potrà essere formulata anche utilizzando il modello fornito sul sito dell’Agenzia e già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di ammissione. A pena di decadenza dovrà essere allegata a questa una copia fotostatica del documento di identità del rappresentante sottoscrittore.
L’ufficio del Coni, entro il 31 dicembre 2012, effettuerà i necessari controlli di veridicità delle dichiarazioni e successivamente provvederà a predisporre l’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi, sia per le cause di decadenza connesse all’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma, trasmettendolo entro il 15 marzo 2013 all’Agenzia delle Entrate (che provvederà poi alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari ammessi al riparto).
Resta anche per il 2012, a carico di tutti i soggetti destinatari del contributo del 5 per Mille, l’onere di redigere (entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate), uno specifico rendiconto, separato e distinto da quelli eventualmente redatti per altri fini, dal quale si possa verificare in modo chiaro e trasparente, anche attraverso un’apposita relazione illustrativa, l'effettivo impiego delle somme percepite e, in maniera dettagliata, le attività di interesse sociale realmente svolte.
Solo i Moto Club che hanno percepito contributi pari o superiori a 20.000 euro sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, insieme alla relativa relazione, all’amministrazione competente all’erogazione del contributo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione dello stesso, mentre tutti gli altri Enti, pur non essendo tenuti all’invio, dovranno in ogni caso redigerlo e conservarlo per dieci anni.
Una importante novità è stata introdotta con l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha previsto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, una “sanatoria” per gli Enti che non hanno assolto, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti, ai fini dell’ammissione al riparto delle quote del 5 per Mille.La norma offre la possibilità di regolarizzare la propria posizione se: gli Enti abbiano comunque tutti i requisiti sostanziali richiesti; presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; versino un importo a titolo di sanzione pari a euro 258, senza possibilità di compensazione.
I requisiti per l’ammissione al beneficio del 5 per Mille devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione.