Loading...

Organi di Giustizia

La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto e delle leggi dello Stato e sottoposto all’approvazione del CONI.

Le norme di procedura da seguire devono ispirarsi ai principi del diritto processuale penale. Questo organo garantisce il rispetto delle norme e dei principi contenuti nello Statuto, nei Regolamenti Federali e nell’ordinamento giuridico sportivo, nonché il diritto di difesa, il diritto alla impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari, la possibilità di ricusazione e l’obbligo di astensione del Giudice, nonché la possibilità di revisione del giudizio nei casi tassativamente previsti dal Regolamento di Giustizia.


Il Procuratore Federale riveste un ruolo di primo piano ed ha la funzione di ricerca della verità nella fase dell’indagine e di rappresentanza dell’accusa davanti a tutti gli Organi della Giustizia Sportiva. Il Procuratore Federale ha il compito di raccogliere le denunce da parte di affiliati, tesserati, di organi centrali o periferici, o di agire in piena autonomia ogni qual volta venga a conoscenza di fatti degni di essere “puniti”. Inoltre, ha il compito di promuovere l’azione disciplinare investendo l’organo giudicante di 1° Grado, il Giudice Unico, ovvero di procedere all’archiviazione del caso qualora la denuncia dell’infrazione risulti infondata.

Iscriviti alla newsletter FMI

Per essere sempre aggiornato su tutte le attività FMI