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Elenco clienti e fornitori: esonero per le associazioni sportive in regime forfetario Legge 398/91

Con Risoluzione 23 aprile 2008, n. 171, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, DPR 22 luglio 1998, n. 322, la cui scadenza è prevista per il 29 aprile p.v.


 


La risoluzione citata fa esplicito riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro che, avendo esercitato l’opzione prevista dall’articolo 1 della legge n. 398/1991, applicano, ai sensi del successivo articolo 2, l’imposta sul valore aggiunto mediante la forfetizzazione della detrazione e sono, altresi’, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del medesimo decreto, tra i quali e’ compresa la registrazione delle fatture.


 


Secondo l’Agenzia tali soggetti, sono esonerati dall’obbligo di presentazione, entro il 29 aprile 2008, degli elenchi clienti e fornitori relativi al 2007, rientrando tra quelli per cui il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007 ha stabilito l’esonero, per gli anni d’imposta 2006 e 2007, dalla comunicazione dei dati relativi a fatture emesse e ricevute “per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva”.


 


Per essi, quindi, l’obbligo di trasmissione telematica dell’elenco dei clienti e dei fornitori dovrebbe scattare (salvo ulteriori deroghe o proroghe) solo dal 2009.


 


Rimane, invece, obbligatorio trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate gli elenchi Iva dei clienti e dei fornitori relativi al 2007per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno la partita Iva e che non hanno optato per l’applicazione del regime della L. n. 398/1991.


 


A tal proposito si ricorda che , limitatamente agli anni 2006 e 2007, è stato previsto l’obbligo di trasmissione unicamente per i dati dei clienti con partita IVA ed è stata consentita l’indicazione anche solo della partita IVA del soggetto cliente o fornitore. Inoltre, sono state escluse dall’obbligo della comunicazione le informazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, le fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA e le fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi.


 


SI ricorda, infine, che in assoluto l’adempimento della trasmissione degli elenchi clienti fornitori non riguarda quelle associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività rilevanti agli effetti dell’Iva.


 


Scarica la Circolare 13 A


 


Scarica l’allegato alla Circolare 13 A


 


 

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