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Confisca abolita. Istruzioni e Suggerimenti

Confisca finalmente abolita! Dal 3 ottobre 2006 non è più in vigore la confisca del mezzo, se si trasporta un passeggero, se non si tengono entrambe le braccia sul manubrio, se non si tengono correttamente le gambe; dal 29 novembre scorso non è più in vigore la confisca se non si indossa il casco o non lo si allaccia correttamente. Al loro posto, nel caso in cui si compiano tali infrazioni (o si modifichi il mezzo aumentandone la velocità), è in vigore il sequestro di 60 giorni (che poi diventano 90 in caso di recidiva nel corso di due anni). Un passo avanti importante, una segnale di rispetto per il mondo delle moto, ottenuto grazie ad un intenso lavoro di contatti, informazioni e pressioni attuato dalla FMI. Ma cosa succede se la confisca è avvenuta prima del 29 novembre? E’ il caos! Nonostante le nostre richieste, la Finanziaria non ne parla. Persino la Corte Costituzionale se ne è interessata, senza tuttavia giungere ad una soluzione concreta. La Prefettura di Roma, d’altro canto, interpretando la legge alla lettera, considera valide le confische finora attuate. Naturalmente la FMI continuerà a cercare di modificare la legge. Nel frattempo, questi sono i nostri consigli: 1. Nel caso in cui la confisca sia già stata impugnata o si sia ancora nei termini per farlo, si consiglia di insistere nel chiedere al Giudice adito che sollevi questione di legittimità costituzionale, con le precisazioni e alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale 453/2006 del 13/12/2006. 2. Nel caso in cui non sia più impugnabile il provvedimento di confisca, occorrerà attendere una nuova pronuncia della Corte Costituzionale. 3. Se si è soggetti ad un sequestro o fermo amministrativo per violazione commessa precedentemente al 29 novembre 2006, ma non si è ancora ricevuto il provvedimento di confisca, è consigliabile chiedere il dissequestro alle autorità accertanti la violazione e la restituzione del libretto di circolazione, non appena decorsi i tempi di cui alle nuove sanzioni (dai 60 ai 90 giorni), facendo affidamento su una interpretazione diversa da quella indicata dalla Prefettura di Roma. Infatti, la confisca dovrebbe ritenersi illegittima se non si è provveduto prima che la norma fosse modificata, in quanto ai sensi dell’art. 1, L. 689/81 ” Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”

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